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Morosità: decreto ingiuntivo contro condomino moroso

  • Categoria dell'articolo:Normative

Decreto ingiuntivo contro condòmino moroso, la norma e la giurisprudenza

Ai sensi del primo comma dell’art. 63 disp. att. c.c.

Per la riscossione dei contributi in base allo stato di ripartizione approvato dall’assemblea, l’amministratore, senza bisogno di autorizzazione di questa, può ottenere un decreto di ingiunzione immediatamente esecutivo, nonostante opposizione, ed è tenuto a comunicare ai creditori non ancora soddisfatti che lo interpellino, i dati dei condomini morosi.”

Come previsto dalle disposizione di attuazione del codice civile in materia (art. 63), occorre prestare molta attenzione ad un eventuale mancata approvazione del piano di riparto della spesa da parte dell’assemblea.

Questa manchevolezza può essere in grado di pregiudicare l’emissione di un decreto ingiuntivo provvisoriamente ai sensi della norma succitata?

In parte sì, ossia la mancata approvazione del piano di ripartizione, pregiudica la concessione della provvisoria esecutività. In tal senso, la Corte di Cassazione, ha affermato che “il verbale di un’assemblea condominiale contenente l’indicazione delle spese occorrenti per la conservazione o l’uso delle parti comuni costituisce prova scritta idonea per ottenere decreto ingiuntivo pur in mancanza dello stato di ripartizione delle medesime, necessario per l’ulteriore fine di ottenere anche la clausola di provvisoria esecuzione del provvedimento, ai sensi dell’art. 63 disp. att. c.c.” (Cass. 21 novembre 2000 n. 15017 in Giust. civ. Mass. 2000, 2393).

Tecnicamente in mancanza del piano di ripartizione, quindi, può essere chiesto un decreto ingiuntivo ex art. 633 del codice di procedura civile e non ai sensi dell’art. 63 disp. att. c.c.

Che cosa cambia?

Che nel primo caso è necessario attendere quaranta giorni dalla notificazione per ottenere, in caso di mancata opposizione, l’apposizione della formula esecutiva e quindi poter notificare un precetto di pagamento per dare inizio, dieci giorni dopo la sua notifica, alla fase di esecuzione.

Nel caso di decreto provvisoriamente esecutivo, salvo sospensione del titolo, la procedura esecutiva può essere iniziata immediatamente dopo dieci giorni dopo la notifica del decreto e del precetto.

In buona sostanza la mancata approvazione del piano di riparto comporta un allungamento considerevole dei tempi (quaranta giorni minimo) e anche qualche incertezza, visto che l’emissione del decreto senza piano di riparto approvato è considerata legittima dalla giurisprudenza ma non dalla legge.

Ma come ci dobbiamo (possiamo) comportare se il condomino moroso è in situazione di difficoltà economica?

L’art. 480 del codice di procedura civile disciplina il contenuto dell’atto di precetto, ossia di quell’atto notificato dalla parte creditrice che intima il pagamento entro una tale data pena l’inizio dell’azione esecutiva.

Il primo comma della citata disposizione, tra le altre cose, specifica che “…il precetto deve altresì contenere l’avvertimento che il debitore può, con l’ausilio di un organismo di composizione della crisi o di un professionista nominato dal giudice, porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento concludendo con i creditori un accordo di composizione della crisi o proponendo agli stessi un piano del consumatore….”.

In sostanza ciò vuol dire che si deve indicare al condòmino che se è in difficoltà economica (difficoltà da valutarsi alla luce di parametri obiettivi) può ricorrere al così piano del consumatore volto ad affrontare la (sua personale) crisi da sovraindebitamento.

Non conoscendo ovviamente, le ragioni profonde della difficoltà economica dei vari condomini amministrati, ma prima d’iniziare un’azione legale per il recupero del credito oltre che munirsi del piano di ripartizione – per mere ragioni di speditezza dell’azione – sarebbe utile che lo stesso si informasse della natura delle citate difficoltà. Per proporre, eventualmente passando dall’assemblea, una modalità di pagamento che tenga conto della situazione reale in un’ottica di più rapida e non contenziosa risoluzione della controversia.

CAMIFI