La delibera assembleare è sempre valida se dalla verbalizzazione è possibile ricostruire con certezza l’andamento del voto.
L’omessa indicazione nel verbale assembleare del nominativo dei condomini votanti non comporta alcun vizio di legittimità delle deliberazioni adottate se dal documento è comunque possibile ricostruire con certezza lo svolgimento delle operazioni di voto.
Di conseguenza non vi è alcun problema se nel verbale, per esigenze di brevità, ci si limita a indicare il numero dei condomini a favore, senza trascrivere il nome di questi ultimi.
Quanto sopra, però, a condizione che siano stati preliminarmente trascritti i nominativi dei condomini presenti direttamente o per delega e che siano stato mano a mano individuati quei condomini che siano giunti o si siano viceversa assentati nel corso dei lavori assembleari.
Occhio però alla parte contraria o astenuta: occorrerà anche che per ogni deliberazione vengano indicati i nominativi dei condomini che abbiano votato contro o si siano astenuti.
Solo a queste condizioni, infatti, sarà possibile risalire indirettamente all’identità dei condomini favorevoli alla delibera e la stessa potrà ritenersi in tutto e per tutto legittima.

Quella sopra tratteggiata è una questione che spesso viene portata all’attenzione dei giudici laddove i condomini intendano impugnare una o più deliberazioni assembleari per motivi formali, legate all’invalidità della procedura di convocazione e/o di gestione delle operazioni di voto.
Sulla questione dell’omessa indicazione del nominativo dei condomini che abbiano votato a favore la giurisprudenza ha però da tempo assunto una posizione sostanziale, assolutamente condivisibile, individuando a ragione proprio nel verbale assembleare lo strumento per valutare la fondatezza o meno delle eccezioni proposte dai condomini impugnanti.
Ci riporta a detta tematica una recente sentenza del Tribunale di Palermo (sentenza n. 2536 del 15 giugno 2021) relativa a un procedimento nel quale il condomino aveva sollevato tutta una serie di contestazioni formali avverso le delibere adottate in sede assembleare. Tra queste, anche la mancata indicazione a verbale del nominativo dei votanti a favore.
Nella specie il condomino impugnante aveva contestato che nell’adottare la deliberazione assembleare non era stata rispettata la maggioranza stabilita dal secondo comma dell’art. 1136 c.c., a mente del quale “sono valide le deliberazioni approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio”.
Tuttavia, a leggere il verbale, risultava che al momento della votazione erano presenti 562,660 millesimi (dei mille complessivi) e la delibera era stata approvata con il voto favorevole della maggioranza dei millesimi, pari a 533,210, avendo votato contro solamente 29.450 millesimi.
Dal verbale di assemblea si ricavava inoltre il nominativo dei condomini presenti (per delega o personalmente) e che avevano preso parte alla votazione, nonché i millesimi da essi rappresentati (indicati a fianco al nome di ciascuno), i condomini che avevano votato contro, quelli che hanno votato a favore e quelli astenutisi.
Insomma, come detto in precedenza, vi erano tutti gli elementi per risalire con certezza al numero e all’identità dei condomini che avevano votato a favore della deliberazione.
Ecco perché il Tribunale di Palermo ha ritenuto che la mancata indicazione del nominativo dei soggetti che avevano votato a favore non invalidasse la deliberazione impugnata, perché, in base al pacifico orientamento della giurisprudenza di merito, “non è annullabile la delibera il cui verbale, quantunque privo dei nominativi che hanno votato a favore, contenga comunque l’elenco di tutti i condomini presenti per sé o per delega, con i relativi millesimi e nel contempo indichi nominativamente i partecipanti astenuti e contrari, nonché il valore complessivo delle rispettive quote condominiali.
Tali dati consentono di stabilire con sicurezza, per differenza, quanti e quali condomini abbiano superato il quorum richiesto” (cfr. tra le tante Tribunale di Roma, 6 dicembre 16, n. 22763).
CAMIFI