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Assemblee di condominio e green pass

  • Categoria dell'articolo:Normative

Condominio, non c’è obbligo di green pass per partecipare all’assemblea

Il condomino non è tenuto a esibire alcunché all’amministratore – o a chi presiede la riunione – riguardo al suo stato vaccinale anti Covid–19.

E’ obbligatorio il Green Pass anche per la partecipazione alle assemblee condominiali in presenza?
 L’amministratore di condominio o chi presiede la riunione condominiale non è tenuto a chiedere il certificato verde, come il condomino non è tenuto a informare i partecipanti all’assemblea del suo stato vaccinale anti Covid-19.
Stando alla normativa attualmente vigente, il green pass non è obbligatorio, nel senso che il condomino non è tenuto a esibire alcunché all’amministratore o al presidente dell’assemblea riguardo al suo stato vaccinale anti Covid–19. Infatti l’articolo 3 (rubricato «Impiego certificazioni verdi Covid–19») del Dl 105/2021, convertito in legge 126/2021, che contiene «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid–19 e per l’esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche», non include gli spazi riservati alle assemblee di condominio nell’elenco dei luoghi in cui è obbligatorio esibire il green pass.

Il Garante della privacy, con il parere del 9 giugno 2021, ha puntualizzato, con riferimento anche alle riunioni (assemblee condominiali), che solo una norma di rango primario potrebbe prevedere l’uso del green pass per la partecipazione a esse, dato che la presenza alle assemblee condominiali è l’estrinsecazione di una modalità di svolgimento di rapporti giuridici, nel caso concreto facenti capo alla manifestazione dei diritti e dei doveri del condomino in ragione dell’esercizio del diritto di cui si dispone verso l’immobile facente parte del contesto condominiale.

Lo stesso Garante ha anche precisato che i soggetti deputati ai controlli delle certificazioni verdi devono essere chiaramente individuati e istruiti, sottolineando in ogni caso l’importanza di prevenire discriminazioni nei confronti di coloro che, per motivi clinici, potrebbero essere nell’impossibilità di sottoporsi alla vaccinazione. 

Unico obbligo per l’amministratore, in base al Dl 105/2021, è quello relativo al controllo del green pass per quei soggetti, condòmini o estranei, che utilizzino le piscine condominiali e i centri ricreativi e/o le strutture equiparabili che si trovano negli spazi condominiali e al chiuso.

Tornando nello specifico alle assemblee, restano comunque in vigore le norme di sicurezza (sanificazione, mascherine, distanze eccetera) quando le riunioni si svolgono in luoghi come bar e circoli associativi e simili. I controlli, in questi casi, sono a carico dei gestori.

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