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CONDOMINIO e LUCERNARIO PRIVATO

Il lucernario collocato sul tetto da un condomino a protezione di una proprietà esclusiva costituisce, di norma, un bene di proprietà privata, stante la sua funzione prevalente di dare aria e luce e di proteggere la stessa.

In questo senso si richiama la giurisprudenza secondo cui i lucernari, intesi quali aperture praticate sulla parete esterna o sulla copertura di un edificio condominiale per illuminare gli ambienti adiacenti o sottostanti, anche se inseriti sulla facciata, non costituiscono di per sé parti comuni laddove rappresentino elementi integrativi dell’apertura che vi ha accesso o nella quale immettono aria e luce (Cassazione, sentenza 18 gennaio 2019, n. 1422).

La spesa necessaria alla sistemazione dell’ammaloramento della guaina impermeabilizzante collocata dal proprietario del lucernario non può che essere accollata a questo soggetto che l’ha messa a protezione del proprio manufatto.

Si tenga presente infine che, ove anche gli ammaloramenti riguardassero parti comuni ma fossero riconducibili a difetto di installazione del lucernario, la responsabilità ricadrebbe comunque sul proprietario del sottotetto servito dal manufatto (articolo 2043 del Codice Civile).

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