Ai sensi dell’articolo 3 del Dl 212/2023, per le spese sostenute a decorrere dal 30.12.2023 e sino al 31.12.2025, pagate con bonifico parlante, la detrazione al 75% spetta per interventi volti all’eliminazione delle barriere architettoniche aventi ad oggetto esclusivamente scale, rampe, ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici (non spetta più per infissi e sanitari). A partire dal 1° gennaio 2024 (fatti salvi gli interventi già iniziati a tale data), poi, non è più ammesso esercitare le opzioni per la cessione del credito o per lo sconto in fattura, salvo che per i condomini.
Invece per gli edifici unifamiliari lo sconto in fattura e la cessione del credito sono ammesse a condizione che il contribuente sia proprietario e trattasi di abitazione principale. Inoltre il suo reddito non deve essere superiore a 15.000 euro.
In sostanza, l’installazione di un ascensore condominiale gode della detrazione del 75%, con possibilità di sconto in fattura o cessione del credito sino al 31 dicembre 2025.
