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Pianerottolo e mobili

La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 30468/2024, ha confermato cosa saputa, ossia che non è legittimo depositare mobili sul pianerottolo.

L’art. 1117 del Codice civile elenca i beni comuni di cui va garantito il pari uso in condominio. La riforma del 2012 ha aggiunto all’elenco, i pilastri, le travi portanti, le facciate, i sottotetti e le aree destinate a parcheggio.

L’elenco che non comprende esplicitamente il pianerottolo, non è tassativo, ma meramente esemplificativo, posto che la presunzione di condominialità deriva sia dall’attitudine oggettiva del bene al godimento comune, sia dalla concreta, considerato che la destinazione del pianerottolo è al servizio comune.

Per questo, in assenza di titolo contrario, è bene comune: deve consentire l’accesso alle abitazioni ed il transito dei condomini, pertanto gli arredi che ostacolano il passaggio, vanno rimossi.