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Il creditore del condominio può agire contro l’amministratore?


Cosa succede se un creditore del condominio chiede all’amministratore i dati dei condomini morosi, ma riceve solo i nomi e non le rispettive quote di debito?

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 1002 del 15 gennaio 2025, ha risolto per la prima volta in modo chiaro questa questione, finora priva di precedenti giurisprudenziali di legittimità. Il verdetto segna un punto fermo per la prassi condominiale e i rapporti tra amministratori, creditori e singoli condomini.


Il contesto: chi risponde dei debiti condominiali?

In base alla legge vigente (art. 63 disp. att. c.c. e legge 220/2012), il creditore di un condominio non può chiedere l’intero importo del debito a un singolo condomino in regola con i pagamenti, ma deve prima escutere i morosi. Solo successivamente, e per la sola parte di debito non recuperata, potrà rivolgersi agli altri condomini, nei limiti delle rispettive quote millesimali.

Si tratta di una responsabilità parziaria, non solidale: ogni condomino risponde solo della propria parte.


Il caso: comunicare solo i nomi è sufficiente?

Nel caso analizzato dalla Cassazione, un avvocato – creditore del condominio – aveva chiesto all’amministratore i dati dei condomini morosi. L’amministratore aveva risposto, ma fornendo solo i nomi, senza le quote millesimali di debito.

La questione si è quindi spostata sul piano giudiziario: l’amministratore ha l’obbligo di comunicare anche l’entità del debito di ciascun moroso? E chi è il soggetto legittimato passivamente a tale obbligo?


La decisione della Cassazione: responsabilità personale dell’amministratore

La Corte ha affermato un principio importante: l’amministratore è personalmente obbligato a fornire ai creditori i dati dei condomini morosi, comprese le relative quote millesimali.

Questo obbligo non deriva dal contratto di mandato tra amministratore e condominio, ma ha fonte diretta nella legge (art. 63 disp. att. c.c.) ed è funzionale alla tutela del creditore, affinché possa soddisfare il proprio credito nei confronti dei soli morosi.

Il creditore, quindi, può agire direttamente contro l’amministratore in proprio – non in qualità di rappresentante del condominio – per ottenere questi dati.


Perché questa precisazione è importante?

Si tratta di una questione molto tecnica, ma dalle conseguenze pratiche rilevanti:

  • L’amministratore ha un obbligo legale personale, non riconducibile all’incarico fiduciario ricevuto dai condomini.
  • Il condominio non è responsabile in caso di inadempimento dell’amministratore su questo fronte.
  • Il creditore ha diritto a ricevere informazioni complete: non basta conoscere i nomi dei morosi, servono anche le relative quote, per agire in modo corretto e proporzionato.

Conclusioni

Con la sentenza n. 1002/2025, la Cassazione ha ribadito che l’amministratore di condominio non è solo un rappresentante passivo dell’ente, ma un soggetto direttamente responsabile di precisi obblighi nei confronti dei terzi.

Questa decisione rafforza il principio di trasparenza e responsabilità nella gestione condominiale, fornendo ai creditori un ulteriore strumento per tutelare i propri diritti.

Per gli amministratori, si tratta di un invito a maggiore attenzione: omettere le informazioni sui morosi può comportare responsabilità dirette e personali.


Sintesi finale:

Il creditore del condominio ha diritto a conoscere nomi e quote dei morosi. L’amministratore ha un obbligo personale di comunicarli. In caso di omissione, può essere citato direttamente in giudizio.