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Autoclave per una corretta pressione acqua ai piani alti

Perché nei condomini con molti piani spesso l’acqua esce con poca pressione dai piani più alti?

La causa più comune è che l’acquedotto comunale non ha la pressione sufficiente a garantire una pressione accettabile a chi abita in alto. Capita spesso che la pressione della condotta comunale venga tenuta bassa perché alzandola potrebbero scoppiare i tubi, specie se sono vecchi.

Se invece la pressione nei piani alti è variabile a seconda dell’ora, è possibile che non sia un problema di pressione ma di portata d’acqua. Cioè che i tubi dell’acquedotto del comune siano troppo piccoli per fare passare tutta l’acqua richiesta dagli utenti in certe ore del giorno.

Ma se nel condominio dove abito non è presente autoclave, come occorre procedere per la sua installazione?

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Installare un autoclave laddove prima non c’era, è da considerarsi un’innovazione o tale deliberazione rappresenta una semplice modificazione di una cosa comune?

L’autoclave, altrimenti nota come impianto di sollevamento dell’acqua, è quel dispositivo che consente il sollevamento dell’acqua al fine di consentire la normale erogazione nelle unità immobiliari di proprietà esclusiva.

In sostanza l’autoclave consente di aumentare la pressione nelle tubature condominiale.

Essa è solitamente composta:

a) da un serbatoio di accumulo;

b) da una pompa elettrica che consente la spinta dell’acqua a pressione maggiore di quella normalmente presente;

c) da un contenitore a pressione;

d) da un interruttore detto pressostato (Fonte:Wikipedia https://it.wikipedia.org/wiki/Autoclave).

Chiarito l’aspetto, per così dire, strutturale, è utile comprendere come debba essere inquadrata la delibera che ne dispone l’installazione.

Per farlo è utile ricordare che, oramai da anni, la Corte di Cassazione ricorda che non tutte le modificazioni delle cose comuni (cioè delle parti dell’edificio e degli impianti) debbono essere considerate innovazioni ai sensi dell’art. 1120 c.c.; secondo gli ermellini hanno portata innovativa solamente quelle modiche che “comportino l’alterazione della entità sostanziale o il mutamento della originaria destinazione, in modo che le parti comuni, in seguito alle attività o alle opere innovative eseguite, presentino una diversa consistenza materiale, ovvero vengano ad essere utilizzate per fini diversi da quelli precedenti (tra le tante: Cass.,23 ottobre 1999, n. 11936; Casa., 29 ottobre 1998, n. 1389; Cass., 5 novembre 1990, n. 10602)” (così Cass. 26 maggio 2006 n. 12654).

Così, ad esempio, è ormai ius receptum quel principio che vede nell’installazione dell’automazione del cancello una semplice modificazione di una cosa comune (il cancello per all’appunto) tesa al suo migliore uso e non un’innovazione in quanto all’applicazione del meccanismo di apertura automatica non segue alcuna alterazione dell’entità sostanziale del bene.

Come per l’automazione, anche l’installazione ex novo di un cancello non viene considerata opera innovativa (cfr. Cass. 21 febbraio 2013, n. 4340 e sull’installazione ex novo Trib. Teramo 15 aprile 2015 n. 547).

E per quanto riguarda l’autoclave?

In una delle rare pronunce giurisprudenziali sul tema, si legge che ”l’installazione di un’autoclave non costituisce innovazione non importando alcuna modificazione materiale della forma o della sostanza di una parte comune dell’edificio. (Trib. Napoli, sez. X, 15 luglio 1992, n. 9040 in in Arch. loc. e cond. 1993, 114).

L’impianto di autoclave dev’essere installato nel rispetto delle norme dettate dal d.m. n. 37/08 in materia di installazione di impianti all’interno degli edifici.