
Ci siamo: adesso è sufficiente una CILA (Comunicazione di inizio lavori asseverata) per avviare i lavori in cantiere e non è più necessaria l’attestazione dello stato legittimo dell’immobile, in virtù di quanto previsto dal Decreto Semplificazioni (articolo 33 del dl 77/2021 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 31 maggio) in vigore dal primo giugno 2021, che tra l’altro estende il beneficio fiscale anche a nuove tipologie di opere.
Chi rimane escluso dalla CILA?
Il titolo abilitativo semplice basta adesso per tutti gli interventi ammessi al Superbonus 110% con l’esclusione di quelli che comportano la demolizione e ricostruzione degli edifici: in pratica, sono considerati manutenzione straordinaria e quindi sono realizzabili mediante la sola comunicazione di inizio lavori asseverata. Non è necessaria la SCIA (Segnalazione certificata di inizio attività) né l’effettuazione di doppie verifiche: pertanto, non serve più l’attestazione dello stato legittimo (di cui all’articolo 9-bis, comma 1-bis, del DPR 380/2001), che era invece fra i documenti precedentemente richiesti.
Quali sono i requisiti minimi per la CILA relativa al Superbonus?
Tutti gli interventi che accedono al Superbonus 110% (riqualificazione energetica o riduzione del rischio sismico) senza demolizione e ricostruzione possono dunque essere avviati presentando una CILA, nella quale il tecnico non deve più compilare la sezione riservata all’asseverazione dello stato legittimo.
Attenzione: poiché la Comunicazione non può essere negata, infatti, i lavori possono partire subito, ma resta fermo il rischio di sanzioni qualora si dichiarino dati non veritieri. Ecco perché nella CILA -come si legge alla lettera c del comma 1 del sopra citato articolo 33 del dl 77/2021 (che modifica il comma 13-ter dell’articolo 119 del dl 34/2020) – devono comunque essere «attestati gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell’immobile oggetto d’intervento o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione ovvero è attestato che la costruzione è stata completata in data antecedente al primo settembre 1967».
Il testo della norma precisa che, in conseguenza delle semplificazioni introdotte, la decadenza dal beneficio fiscale scatta solo nei seguenti casi:
- mancata presentazione o interventi realizzati in difformità dalla CILA;
- assenza dell’attestazione dei dati sul titolo abilitativo;
- non corrispondenza al vero delle attestazioni ai sensi del comma 14 (resta impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità dell’immobile oggetto di intervento).

Quali sono i nuovi interventi ammessi?
La norma introduce infine la possibilità di far rientrare fra i lavori trainati, che quindi possono applicare il Superbonus 110% se eseguiti congiuntamente a uno degli interventi trainanti, l’eliminazione di barriere architettoniche effettuate in favore di persone sopra i 65 anni di età (prima erano previsti solo nel caso dei portatori di handicap) e gli interventi effettuati sugli immobili appartenenti alle categorie catastali B1, B2 e D4 (convitti, ospizi, conventi e seminari, caserme, ospedali e case di cura).
Non è invece stata inserita l’applicazione agli alberghi (D2), che in base alle anticipazioni era invece stata considerata.
CAMIFI – Firenze