Al momento stai visualizzando Condominio e TERRAZZA a TASCA

Condominio e TERRAZZA a TASCA

Sull’argomento è tornata ad esprimersi nuovamente la Cassazione: dopo un orientamento prevalente molto restrittivo sulla possibilità da parte del proprietario del sottotetto di eliminare il tetto e sostituirlo con un lastrico solare, la Cassazione ha mutato il proprio pensiero, ritenendo legittima una parziale apertura.

In tal senso c’è una pronuncia abbastanza recente, la quale richiama un principio stabilito da un altro precedente giurisprudenziale della stessa Suprema corte, secondo cui il condominio, proprietario del piano sottostante al tetto comune dell’edificio, può trasformarlo in terrazza di proprio uso esclusivo, sempre che un tale intervento dia luogo a modifiche non significative della consistenza del bene, in rapporto alla sua estensione e sia attuato con tecniche costruttive tali da non affievolire la funzione di copertura e protezione delle sottostanti strutture svolta dal tetto preesistente, quali la coibentazione termica e la protezione del piano di calpestio di una terrazza mediante idonei materiali. La Cassazione ha perciò proseguito con “è evidente come l’accertamento circa la non significatività del taglio del tetto praticato per innestarvi la terrazza di uso esclusivo e circa l’adeguatezza delle opere eseguite per salvaguardare le utilità di interesse comune dapprima svolte dal tetto, è riservato al Giudice di merito e, come tale, non è censurabile in sede di legittimità per violazione dell’art. 1102 del Codice Civile, ma soltanto nei limiti di cui all’articolo 360, comma 1, n. 5 del Codice Civile.

La Giurisprudenza civile è orientata cioè prevalentemente a ritenere che, se il condomino rispetta i limiti indicati nell’apertura del terrazzo a tasca, si rientri nella disciplina dell’articolo 1102 del Codice Civile e non vi sia il bisogno dell’assenso dell’assemblea condominiale: se invece i limiti vengono superati, si è di fronte a una innovazione del bene comune ex articolo 1120 del Codice Civile che deve essere deliberata dall’assemblea con la maggioranza qualificata.