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Condomino STALKER

Per la condanna del condomino stalker può essere decisivo il messaggio minatorio messo nella cassetta delle vittime

Secondo l’articolo 612-bis c.p. (Atti persecutori o stalking), salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.

È importante sottolineare il reato di atti persecutori si distingue da quello di molestie o disturbo alle persone, reato che si realizza nel caso in cui le molestie si limitino ad infastidire la vittima del reato.

Al contrario si può parlare del reato di stalking solo qualora le condotte siano idonee a causare nella vittima un perdurante e grave stato di ansia o il cambiamento delle sue abitudini di vita. Il numero di molestie può essere anche ridotto a condizione che siano idonee a procurare un forte turbamento psichico nella vittima.

Tali principi trovano piena applicazione anche qualora lo stalker sia un condomino che ha preso di mira i vicini, fenomeno che si verifica sempre più frequentemente nei caseggiati.

La Cassazione si è occupata del problema in questione nella recente sentenza numero 38766 del 22 settembre 2023.

Per la condanna del condomino stalker può essere decisivo il messaggio minatorio messo nella cassetta delle vittime. Fatto e decisione

Un condomino veniva riconosciuto colpevole dal Tribunale del reato di stalking commesso nei confronti di una coppia di vicini.

Uno degli elementi di prova a carico dell’imputato era un biglietto manoscritto, anonimo e dal tenore minatorio, trovato dalle vittime nella propria cassetta postale ed attribuito all’imputato sulla base di una consulenza grafologica effettuata su incarico del pubblico ministero.

La Corte di Appello confermava la decisione del Tribunale. I giudici di secondo grado avevano considerato rilevante il detto messaggio inserito nella cassetta postale delle vittime, mentre non avevano considerato credibili le deduzioni del consulente difensivo che miravano ad attribuire la paternità del biglietto ad una mano femminile.

Del resto la perizia grafologica redatta dal consulente del pubblico ministero, nell’esaminare due scritti dello stalker, uno dei quali sottoscritto dall’imputato alla presenza del medesimo consulente, spiegava tecnicamente l’apparente differenza sussistente tra le due firme come un tentativo mal riuscito di dissimulazione.

In ogni caso evidenziavano che, in ragione delle condotte subite, i coniugi, vittime del reato, avevano dovuto cambiare abitudini di vita: infatti, il marito, carabiniere, aveva chiesto di essere adibito ad altro incarico, peraltro meno retribuito, per poter trascorrere maggior tempo a casa a tutela della moglie impaurita; la moglie aveva chiesto per analoga ragione il cambio dei turni di lavoro, venendo poi licenziata.

Il condannato in primo e secondo grado ricorreva in cassazione, tentando di difendersi con valutazioni volte solo ad ottenere, nel corso di giudizio, un inammissibile riesame delle valutazioni istruttorie dei giudici di merito. La Cassazione ha però confermato le conclusioni della Corte di Appello.