I poteri dei consiglieri di condominio, i loro limiti e le conseguenze per il caso di eccesso.

Prendiamo spunto dalla domanda di un nostro lettore per approfondire la tematica dei poteri dei consiglieri di condominio.
I consiglieri di condominio autonomamente o congiuntamente tra di loro hanno il potere di decidere quale fornitore e quale preventivo di spesa scegliere per effettuare un lavoro di interesse condominiale e di conseguenza imporlo, qualora lo stesso lavoro sia stato approvato dall’assemblea in merito all’esecuzione, ma non in merito al costo complessivo finale del lavoro stesso in quanto non esplicitato nel corso della riunione deliberativa?
In caso non possano, che poteri ha il singolo condomino di chiedere la valutazione di altri preventivi e o fornitori da parte dell’assemblea?
E se non possono e lo fanno, su chi ricade la responsabilità di quella scelta?»
Prima di rispondere alle domanda sopra elencate e è utile ricordare che ai sensi del secondo comma dell’art. 1130-bis c.c. il consiglio di condominio svolge «funzioni consultive e di controllo».
Consiglio di condominio, compiti e composizione
L’esatta individuazione delle funzioni, cioè dei compiti che il consiglio è chiamato ad esercitare nel corso della gestione, è rimessa alla deliberazione istitutiva di tale organo o comunque alla clausola del regolamento condominiale che lo disciplina. In assenza di specifiche indicazioni deve ritenersi che il consiglio possa agire nel limite delle funzioni di controllo riconosciute dalla legge a ciascun condomino ed di quelle consultive che gli vengono riconosciute dall’amministratore.
È anche possibile, ciò dipende sempre dall’atto istitutivo dell’organismo, che il consiglio di condominio sia istituito per coadiuvare e verificare l’operato dell’amministratore in relazione alla esecuzione di opere di manutenzione straordinaria.
Come si può evincere da questo inquadramento generale, il consiglio e quindi i consiglieri non possono andare oltre le prerogative riconosciutegli dalla legge.
In buona sostanza i consiglieri di condominio, assumendo questo incarico, non possono divenire delegati dei loro vicini rispetto all’assunzione di decisioni che competono all’assemblea condominiale.
Nemmeno se a prevederlo è un regolamento condominiale di natura contrattuale?
Nemmeno in questo caso, in quanto le norme dettate in materia di funzionamento dell’assemblea sono inderogabili anche da questo genere di statuto.
Le funzioni consultive e di controllo dell’operato dell’amministratore – la norma non dice su chi il consiglio espleti queste funzioni, ma il riferimento al mandatario è evidente – non possono mai spingersi fino alla sostituzione dell’assemblea, ma ciò non vuol dire che non possano in qualche modo rappresentare la parte conclusiva e esecutiva di un iter decisionale.
