Superbonus ed abusi edilizi

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Un parere dell’ufficio giuridico della presidenza del Consiglio dei ministri ha affrontato il problema dei contributi a edifici con abusi, offrendo uno spiraglio di semplificazione per le procedure di richiesta dei contributi per il 110%.

Il parere (che risponde alla nota prot.CGRTS 1438 del 18 gennaio 2021) per il bonus 110%, è  relativo all’ammissibilità di contributi per immobili con abusi edilizi.

L’ostacolo, sia per i contributi agli immobili con abusi in territori colpiti dal sisma, che per la generalità del territorio nazionale, è costituito dall’articolo 49 del Testo unico Edilizia 380/2001, che esclude i contributi pubblici agli edifici con difformità superiori al 2 per cento.

Ora che la presidenza del Consiglio dei ministri riordina gli interventi nel Lazio e in Abruzzo, si può richiamare l’articolo 12 delle Disposizioni sulla legge in generale e pretendere parità di trattamento per tutte le situazioni simili, accomunate dal contributo dello Stato: pertanto anche per i contributi da bonus 110%.

Partiamo da un caso concreto

Il parere dell’ufficio giuridico risolve in particolare il caso di un proprietario che intende demolire e ricostruire un manufatto inagibile con difformità per la diversa disposizione di spazi interni e la presenza di un soppalco che aumenta la superficie utile mutando parzialmente l’uso di un vano garage.

Osserva la presidenza che la totale demolizione e ricostruzione elimina la difformità parziale e, quindi, il nuovo manufatto non deve ottenere preventivamente una verifica di “doppia conformità”. In altri termini, se il proprietario demolisce e ricostruisce senza l’abuso, riesce a fare a meno della complicata sanatoria prevista in genere per gli interventi abusivi.

Doppia conformità addio

Basterà quindi risalire a un titolo edilizio legittimo, incrementandolo, se del caso, con i benefici della ricostruzione, fruendo comunque del contributo. Nel progetto di ricostruzione basterà dar conto, in modo specifico, dell’eliminazione delle difformità emerse.

La sanatoria

Lo stesso parere della presidenza, che reca le firme di Pierluigi Martini, Paolo Carpentieri e Alessandro Jacoangeli, dopo aver risolto il problema dell’abuso edilizio purgato attraverso un intervento di demolizione e ricostruzione, affronta anche il diverso caso di chi abbia interesse a conservare le opere eseguite in parziale difformità dal titolo edilizio.

Secondo il parere, non è necessaria la doppia conformità ma basta chiedere una sanatoria conforme alla disciplina vigente al momento della presentazione del progetto, pagando una sanzione da 516 a 5.164 euro in relazione all’aumento di valore dell’immobile. In ogni caso è necessaria l’autorizzazione statica o sismica (ove richiesta), mentre gli unici edifici che non possono beneficiare di questa agevolazione sono quelli totalmente abusivi, per i quali siano stati già emessi ordini di demolizione.

CAMIFI – Firenze