La minaccia Eurostat. L’altolà della Ragioneria alla cedibilità del credito di Transizione 4.0 diventa un tassello della battaglia sul prolungamento al 2023.

Superbonus 110%: quali sono le proroghe nel Decreto Rilancio?
Vediamo nel dettaglio, a seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Legge, “Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti” approvato il 29 aprile dal Consiglio dei Ministri – subito dopo aver definito il PNRR che il 30 aprile è stato inviato a Bruxelles – ma pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 7 maggio.
Il DL 59/2021 interviene sull’articolo 119 del Decreto Rilancio, modificando le scadenze per le persone fisiche proprietarie di edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari, i condomìni e gli istituti autonomi case popolari comunque denominati.
Gli stessi numeri recentemente pubblicati dall’Enea avevano dimostrato che mentre il Superbonus 110% aveva trovato largo spazio per edifici unifamiliari e unità immobiliari indipendenti, qualche difficoltà è stata registrata per i condomini e gli edifici plurifamiliari.
Ovvero di quei beneficiari per cui la fase iniziale di verifica dei presupposti iniziali (tra cui soprattutto la conformità edilizia e urbanistica), complice la pandemia e la scarsa digitalizzazione degli Sportelli Unici per l’Edilizia, è resa particolarmente più complicata.
Proprio per questo motivo, con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 sono state previste alcune modifiche all’art. 119 del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio), con lo scopo di allargare l’orizzonte temporale per le casistiche più complicate e che in questo primo anno non sono riuscite ad utilizzare pienamente il bonus 110%.
Stiamo parlando in particolare di:
- condomini;
- persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche;
- istituti autonomi case popolari (IACP).

Entrando nel dettaglio:
- per gli IACP la scadenza passa dal 31 dicembre 2022 al 30 giugno 2023;
- per gli edifici posseduti da unico proprietario da 2 a 4 u.i. per i quali alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo, la detrazione del 110% spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022;
- per gli interventi effettuati dai condomini, la detrazione del 110% spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022;
- per gli interventi effettuati dagli IACP, per i quali alla data del 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023.
Superbonus: possibile futura proroga con la Legge di Bilancio 2022?
Resta fermo l’impegno, preso dal Presidente del Consiglio Mario Draghi in Parlamento, di prorogare il Superbonus con la Legge di Bilancio 2022 dopo aver valutato gli effetti finanziari, la natura degli interventi realizzati e gli obiettivi di risparmio energetico e di sicurezza degli edifici conseguiti nel 2021.
CAMIFI – Firenze