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Tettoia sul terrazzo condominiale

Il proprietario dell’attico, che abbia realizzato sul terrazzo di sua proprietà esclusiva una tettoia, visibile dall’esterno, deve abbatterla, se il manufatto risulta lesivo del decoro architettonico dell’edificio. Nella nozione estetica, infatti, non rientra solo la facciata principale del caseggiato, ma tutta la sagoma che sia visibile dall’esterno (Corte Cass., sez. II, 28 giugno 2017 n. 16258).

La vicenda. Il proprietario dell’ultimo piano costruiva sul terrazzo di sua proprietà esclusiva una tettoia con angolo cottura, per questa ragione era evocato in giudizio dal condominio. In primo ed in secondo grado, gli veniva ordinata la demolizione del manufatto, in quanto ritenuto lesivo del decoro architettonico del palazzo. Il condomino ricorreva in Cassazione.

Costruzione sopra l’ultimo piano.

L’art. 1127 c.c. dispone che il proprietario dell’ultimo piano (o del lastrico solare) possa elevare nuovi piani, tuttavia è fatta salva la possibilità per gli altri condomini di opporsi qualora la sopraelevazione rechi pregiudizio all’aspetto architettonico dell’edificio (art. 1127 c. 3 c.c.).

Inoltre, la sopraelevazione deve tenere conto dei limiti dettati dalle condizioni statiche del palazzo (art. 1127 c. 2 c.c.).

La facciata dell’edificio condominiale. 

Secondo la consulenza tecnica d’ufficio, esperita nel giudizio di merito, la tettoia in oggetto, edificata sul terrazzo, rappresenta un elemento pregiudizievole per l’estetica del prospetto dell’edificio, in quanto ben visibile dal lato strada.

Dalla manomissione del decoro architettonico del palazzo, inoltre, scaturisce un pregiudizio economico per il fabbricato.

Il ricorrente contesta la ricostruzione operata dai giudici di merito e argomenta le proprie difese sostenendo che il decoro architettonico debba considerarsi unicamente con riferimento alla facciata principale dell’edificio.

Tale rilievo, secondo cui il decoro architettonico andrebbe valutato guardando solo alla “facciata principale”, non viene accolto dal giudicante.

La facciata, infatti, è caratterizzata dall’«insieme delle linee e delle strutture ornamentali che connotano il fabbricato, imprimendogli una fisionomia autonoma e un particolare pregio estetico». La facciata, dunque, rappresenta l’immagine stessa dell’edificio e vi rientra la sua sagoma esterna, quella anteriore e quella laterale.

Decoro architettonico e estetica del prospetto del caseggiato.

La Suprema Corte prosegue il proprio iter argomentativo e sottolinea come l’art. 1127 c.c. – avente ad oggetto le sopraelevazioni – si riferisca all’aspetto architettonico che è concetto distinto da quello di decoro architettonico. Quest’ultimo è citato in diverse disposizioni, quali l’art. 1120 c. 4 c.c. in tema di innovazioni, l’art. 1122 c. 1 in materia di opere compiute sulla proprietà individuale e l’art. 1122 bis c.c. relativamente agli impianti centralizzati di ricezione radiovisiva e fonti rinnovabili.

Orbene, in merito alla sopraelevazione, «l’intervento edificatorio deve rispettare lo stile del fabbricato e non rappresentare una rilevante disarmonia in rapporto al preesistente complesso, tale da pregiudicarne l’originaria fisionomia ed alterare le linee impresse dal progettista».

La valutazione sull’avvenuta alterazione dell’aspetto architettonico, secondo la Cassazione, va condotta in base alle caratteristiche visivamente percepibili dell’immobile condominiale.