Negli ultimi tre mesi l’agevolazione del Superbonus ha cambiato faccia. Il Decreto Aiuti-quater, la manovra ed il decreto blocca cessioni fanno sì che oggi non ci sia un unico schema: il bonus può valere meno del 110% ed essere spendibile solo come detrazione dalle imposte (senza cessione o sconto in fattura).
Tutto dipende dal momento dell’eventuale delibera in condominio e dall’avvio formale dei lavori. I decreti, però, sono arrivati all’improvviso. E hanno diviso di netto la platea degli interessati.
Vediamo gli incastri possibili, ricordando però che, anche quando la legge ammetterebbe lo sconto o la cessione del credito, potrebbe non essere possibile trovare un acquirente sul mercato.
Per i lavori in condominio
Per il lavori su parti comuni condominiali ci sono tre combinazioni:
1 – Superbonus al 110% fino alla fine del 2023, con possibilità di fare cessione e sconto in fattura, per chi ha deliberato i lavori entro il 18/11/2022 ed ha presentato la Cilas entro fine anno (oppure li ha deliberati tra il 19 ed il 24 novembre, presentando la Cilas entro il 25: oppure ancora, per la demolizione e ricostruzione, ha presentato l’istanza entro il 31/12/2022);
2 – Superbonus al 90% nel 2023, con possibile cessione e sconto in fattura per chi ha deliberato i lavori e presentato la Cilas dopo le date indicate al punto precedente, ma comunque entro il 16 febbraio 2023. Nota bene: se sono state sostenute delle spese nel 2022, queste hanno il 110 per cento;
3 – Superbonus al 90% nel 2023, senza possibilità di cessione o sconto in fattura, per chi delibera i lavori e/o presenta la pratica edilizia dal 17 febbraio 2023 in poi.
Per il lavori da Unico proprietario
Gli edifici di un unico proprietario o in comproprietà tra persone fisiche, da due a quattro unità immobiliari, somigliano ai condomini, ma ci sono alcune differenze:
1 – Superbonus al 110% anche nel 2023, con cessione o sconto, per chi ha presentato la Cilas entro il 25/11/2022 (non serve la delibera: l’istanza di demolizione va al 31/12/2022);
2 – Superbonus al 90%, con cessione o sconto in fattura, come nel caso del condominio (cioè la Cilas o istanza dopo le date indicate al punto precedente, ma entro il 16/02/2023);
3 – Superbonus al 90%, ma senza cessione o sconto, con la pratica edilizia dal 17/02/2023 in poi.
Sia per gli edifici di un solo proprietario, sia per i condomìni, nel 2024 l’agevolazione scenderà al 70%, e nel 2025 al 65%.
Unità singole
Le combinazioni in questo caso sono cinque:
1 – Superbonus al 110% cedibile ed utilizzabile con lo sconto in fattura, ma scaduto il 30/06/2022, per chi non è riuscito ad attivare la proroga;
2 – Superbonus al 110%, sulle spese fino al prossimo 31/03/2023, con possibilità di cessione e sconto in fattura, per chi, alla data del 30/09/2022, ha effettuato almeno il 30% dell’intervento complessivo;
3 – Superbonus non applicabile, se il lavori sono stati iniziati nella finestra temporale non coperta dall’incentivo, cioè dal 1° luglio al 31 dicembre 2022);
4- Superbonus del 90% per il solo 2023, con possibilità di cessione o sconto, per chi ha presentato la Cilas entro il 16/02/2023. Attenzione: per questi immobili nel 2023, il superbonus spetta solo a chi ha iniziato i lavori dal 01/01/2023, usa la casa come abitazione principale, la possiede in base ad un diritto reale ed un reddito di riferimento con superiore ai € 15.000 (calcolato con il quoziente familiare);
5 – Superbonus del 90% per il solo 2023, non cedibile né utilizzabile tramite sconto in fattura, se la Cilas è stata presentata dal 17 febbraio in poi.
