Uno scarico del water rumoroso può provocare un’aggressione fisica tale da comportare nel danneggiato gravi conseguenze fisiche e psicologiche e da alterare la sua vita di relazione: tale danno comporta il risarcimento con una voce specifica, di danno biologico, che non può essere assorbita nel generico danno patrimoniale.
Molto interessante la conclusione cui è giunta l’ultima pronuncia della Cassazione sul tema delle immissioni acustiche, l’ordinanza 26741/2023 dell’agosto scorso.
Ad originare la condanna del Giudice di pace nei confronti di una condomina chiamata a cessare le immissioni di rumore intollerabile, provenienti dall’appartamento di sua proprietà, sovrastante quello dell’attore. La proprietà era stata obbligata anche a eseguire gli interventi necessari per eliminare la causa di tali rumori provenienti dal suo bagno oltre al risarcimento del danno. Per successivi passaggi, dopo riforme delle sentenze in itinere, siamo giunti alla Suprema Corte a cui si è rivolto il danneggiato. La Cassazione rinvia la causa al Tribunale che aveva omesso di esaminare le risultanze istruttorie in grado di provare l’esistenza di un danno alla salute.
La sentenza, ritengono i supremi giudici, non aveva riconosciuto il risarcimento del danno biologico, benché fosse accertata l’intollerabilità dei rumori provenienti dall’impianto idrico sanitario della condomina con condanna alla demolizione e alla ricostruzione del locale bagno sulla base di specifiche indicazioni tecniche e nonostante le risultanze della consulenza medico legale avesse accertato una menomazione dell’integrità psico-fisica dell’attore (quantificando l’invalidità permanente nella misura del 6%) che aveva ritenuto concausata dall’inquinamento acustico.
Non appariva condivisibile per la Cassazione la mancata liquidazione del danno biologico, in quanto il Tribunale negava del tutto l’efficienza causale dell’inquinamento acustico sulle lesioni psico-fisiche riscontrate sull’attore, per il solo fatto che le stesse non fossero riconducibili esclusivamente alle immissioni rumorose, ma anche alla sua personalità.
La Cassazione perciò cassava la sentenza e la rinviava al Giudice di appello per la liquidazione del danno non patrimoniale, per verificarne persistenza ed entità. attraverso l’accertamento dell’esecuzione degli interventi ordinati alla condomina e, in caso affermativo, della cessazione o riduzione dei rumori molesti.
