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Chi deve pagare e chi NO il SALDO IMU 2020

  • Categoria dell'articolo:Imposte e tasse

A pochi giorni dalla scadenza facciamo il punto su chi deve provvedere al saldo IMU 2020 originariamente previsto per il prossimo 16 dicembre 2020 e chi invece no.

Il 16 dicembre è la scadenza per il pagamento del saldo Imu 2020. La seconda rata dovrà essere versata dai proprietari di prime case di lusso e di immobili diversi dall’abitazione principale. Vediamo tutto ciò che c’è da sapere sul saldo Imu 2020 e sul calcolo della seconda rata, in vista anche della proroga del conguaglio a febbraio 2020

Saldo Imu 2020

Il 16 giugno è stato il termine ultimo per il versamento dellacconto Imu 2020La prima rata è stata pari al 50% dell’importo complessivamente pagato per l’Imu e la Tasi 2019. Dal 2020 infatti la Tasi e la vecchia Imu sono andate in pensione per essere sostituite dalla nuova Imu 2020 o Super Imu. Per quanto riguarda la scadenza del saldo Imu 2020, questa è fissata al 16 dicembre.

Le aliquote: proroga conguaglio

C’è però una novità importante per quanto riguarda le aliquote 2020 dell’Imu e la proroga del conguaglio Imu 2020. In base a quanto previsto in sede di conversione in legge del decreto sulla proroga dello stato di emergenza, i comuni avranno tempo fino al 31 dicembre per approvare le nuove aliquote per il 2020, che dovranno essere pubblicate entro il 31 gennaio sul sito del federalismo fiscale.

Per il saldo dell’Imu 2020 dovranno essere utilizzate le aliquote approvate dal Comune con delibera trasmessa al MEF entro il 31 ottobre 2020 (e pubblicate entro il 16 novembre sul sito del Mef). In caso di mancata pubblicazione entro tale data, la seconda rata dovrà essere calcolata in base alle aliquote del 2019 e sarà quindi uguale all’acconto Imu di giugno. In questo caso, il contribuente avrà tempo fino al 28 febbrario per pagare il conguaglio Imu 2020, che sarà uguale alla differenza tra quanto corrisposto il 16 dicembre – scadenza che rimane invariata – e quanto dovuto in base alle nuove aliquote. Un’eventuale differenza negativa dà diritto al rimborso.

Proroga del conguaglio a febbraio 2021

Il calcolo dell’Imu 2020

Per il calcolo dell’Imu 2020 bisogna:

  •  partire dalla rendita catastale
  •  rivalutarla del 5%
  • moltiplicare la rendita rivalutata per il coefficiente di ogni immobile è dovuto il pagamento
  • moltiplicare il risultato così ottenuto per le aliquote deliberate da ogni singolo Comune.

Per il pagamento della seconda rata o saldo Imu 2020 si può utilizzare il modello F24 reperibile presso gli sportelli bancari e gli uffici postali. Nel modello F24, bisogna compilare la “sezione Imu e altri tributi locali” e gli importi da versare si indicano nella colonna “importi a debito versati”. Il pagamento può avvenire anche online, oppure attraverso gli intermediari fiscali abilitati (commercialisti e consulenti fiscali).

Prima casa e seconda casa

L’Imu 2020 si deve pagare sulla prima casa di lusso e sulla seconda casa. La casa adibita ad abitazione principale non paga la seconda rata dell’Imu 2020, a pagare infatti sono le case considerate di lusso che rientrano nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, ovvero case signorili, ville e castelli. Se l’immobile di proprietà rientra in una di queste categorie, allora l’Imu si paga con un’aliquota del 4 per mille. Ma in questo caso si ha anche diritto a una detrazione sulla prima casa, il cui importo viene stabilito dal Comune di appartenenza con una specifica delibera.

L’esenzione è prevista quando l’immobile adibito ad abitazione principale rientra in una di queste categorie catastali:

  • A/2 abitazioni di tipo civile;
  • A/3 abitazione di tipo economico;
  • A/4 abitazioni di tipo popolare;
  • A/5 abitazioni di tipo utrapopolare;
  • A/6 abitazioni di tipo rurale;
  • A/7 abitazioni in villini.

La seconda rata o saldo Imu 2020 deve essere corrisposta anche dai proprietari di seconde case. In particolare sono tenuti al pagamento dell’imposta sulla seconda casa:

  • possessori di immobili, terreni e aree fabbricati a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o diritto di superficie;
  • assegnatari della casa coniugale in seguito a separazione, divorzio o annullamento del matrimonio, ad eccezione della prima casa;
  • concessionari di aree demaniali;
  • locatori in caso di leasing immobiliare.

L’entrata in vigore della legge di conversione del DL 125/2020 che ha introdotto modifiche alla normativa dell’IMU ha generato dubbi a quanti avevano già provveduto alla predisposizione dei modelli di pagamento della rata IMU in scadenza il 16 dicembre 2020.

Già l’IFEL in data 2 dicembre parlava di questa situazione facendo un riepilogo delle novità normative emergenziali e dei soggetti tenuti a pagare comunque l’imposta. Per un approfondimento si legga l’articolo IMU: facciamo un riepilogo di chi paga e chi no

La fondazione ANCI ricordava che l’articolo 1, comma 4-quinquies del dl 125 ha previsto i seguenti nuovi termini:

  • 31 dicembre 2020 per l’inserimento delle delibere IMU da parte dei Comuni nel Portale del Mef;
  • 31 gennaio 2021 per la loro pubblicazione, che dovrà avvenire a cura del Mef.

E che l’art. 1, comma 4-sexies ha invece conferma il termine per il versamento del saldo IMU al 16 dicembre, “da effettuare sulla base degli atti pubblicati nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze”.

Tale dicitura secondo i chiarimenti del MEF è utile a confermare il fatto che quanti hanno già provveduto a predisporre i modelli di pagamento in base alla precedente normativa non dovranno provvedere nuovamente.

Anche l’IFEL ipotizzava ragionevole ai fini del calcolo del saldo IMU 2020, l’obbligo per i contribuenti e gli intermediari fiscali di considerare i dati pubblicati sul Portale Mef alla data del 16 novembre (termine di riferimento previgente), ferma restando ovviamente la facoltà di tener conto delle misure pubblicate successivamente ma in tempo utile per il pagamento del saldo.

L’eventuale differenza che dovesse emergere dalle aliquote definitive stabilite in base alla nuova normativa e con delibere successive dei comuni potrà essere versata entro il 28 febbraio 2021 (art 1 coma 4 septies DL 125/2020 ) Nel caso di conguaglio a favore, il contribuente dovrà azionare il procedimento relativo al rimborso.

I chiarimenti  MEF sulle esenzioni della seconda rata IMU

In merito alla esenzione dal pagamento della seconda rata prevista dall’art 5 del DL 149/2020 spettante ai codici ATECO indicati nell’allegato 2 al decreto, il MEF ha chiarito sempre con risposta alle faq che l’esenzione dal pagamento spetta per l’immobile localizzato in fascia “rossa”, nel periodo compreso tra l’emanazione del Dpcm 3 novembre 2020 e la scadenza del versamento del tributo ovvero entro il 16 dicembre 2020.

Il ministero dice cioè che è ininfluente che durante quel periodo il territorio della regione sia passato in una diversa fascia di rischio.

Ossia la mutata differenziazione delle fasce territoriali avvenuta nel frattempo non comporta alcun effetto nei confronti dei soggetti in possesso dei requisiti per usufruire del beneficio quando sono stati emanati i relativi decreti.

Per la esenzione stabilita dall’art. 78 del DL 10472020 noto come decreto agosto riguardante:

  • cinema
  • teatri
  • alberghi

a condizione che l’immobile sia classificato in categoria catastale D3 e D2 il chiarimento del MEF specifica che dato che l’art. 9 del DL 137/2020 ha stabilito l’esenzione delle categorie rientranti nei codici ATECO dell’allegato 1 al decreto e tra questi vi sono anche appunto cinema, teatri e alberghi senza condizione relativa alla categoria catastale, la classificazione della categoria catastale resta un requisito da rispettare in quanto lo stesso art. 9 stabilisce anche che “restano ferme le disposizioni di cui all’art 78 del DL agosto”

Pertanto per cinema, teatri e alberghi è da considerare ai fini del beneficio la classificazione catastale degli immobili ove è esercitata l’attività.

Infine ai sensi dell’articolo 78 del Dl 104/2020 sono esenti le attività di bed & breakfast e di case vacanze che possono essere gestite anche in forma non imprenditoriale.

Il MEF ha chiarito che per godere del beneficio fiscale relativo all’abolizione della prima e della seconda rata dell’IMU, l’attività svolta negli immobili deve essere esercitata in forma imprenditoriale da parte dei soggetti passivi dell’IMU.
CAMIFI – Firenze