L’incarico di amministratore ha durata di un anno e si intende, anche tacitamente, rinnovato per uguale durata (articolo 1129, comma 10, Codice civile): non è un diritto alla durata biennale dell’incarico, al massimo può parlarsi di aspettativa.
Così si è espresso anche il Tribunale di Pisa, con sentenza 1249/2023: vediamo il caso concreto.
Una società d’amministrazione conveniva in giudizio il condominio precedentemente gestito, chiedendo la condanna al pagamento di compensi concordati e non corrisposti ed il risarcimento per ingiustificata revoca del mandato. Il Tribunale di Pisa, con la sentenza di cui sopra, ha accolto solo parzialmente la domanda con un interessante excursus sulla durata dell’incarico e il diritto al risarcimento. La fattispecie è regolata dal combinato disposto degli articoli 1129 e 1703 e seguenti del Codice civile. L’incarico di amministratore ha durata di un anno e si intende, anche tacitamente, rinnovata per egual periodo.
L’assemblea infatti può revocare in ogni tempo l’amministratore (articolo 1129, comma 11, del Codice civile) Secondo la Cassazione n. 7874/2021, però in caso di revoca prima della scadenza del termine previsto nell’atto di nomina, l’amministratore uscente ha diritto, oltre che al soddisfacimento dei propri crediti, anche al risarcimento dei danni salvo sussista giusta causa, ravvisabile tra quelle che giustificano la revoca giudiziale dall’incarico.
Nel caso trattato dal Tribunale toscano la delibera di nomina non indicava espressamente un termine dell’incarico, dovendo farsi quindi riferimento alla durata di un anno. La delibera successiva, invece, con la quale l’assemblea aveva nominato un nuovo amministratore, è intervenuta alla scadenza del primo mandato e ha quindi solo impedito il rinnovo automatico. Non di revoca si tratta – precisano i giudici – ma di mancato rinnovo, per il quale non sorge alcun credito risarcitorio.
