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Riscaldamento centralizzato: consumi volontari ed involontari

Il Dlgs 73 del 14/07/2020 ha stabilito che per la suddivisione delle spese di riscaldamento in condominio non è più obbligatorio seguire la norma tecnica Uni 10200, che per qualche anno è stata l’unico punto di riferimento per la misurazione e la fatturazione dei consumi energetici.

La norma – che ha modificato l’articolo 9 comma 5 lettera d) del Dlgs 102/2014 – ha puntualizzato, fra le altre cose, che l’importo complessivo è suddiviso tra gli utenti finali attribuendo una quota di almeno il 50% agli effettivi prelievi volontari di energia termica.

Tali prelievi – misurati attraverso sottocontatori o ripartitori (questi ultimi applicati ai termosifoni scaldanti) configurano l’utilizzo che ciascun condomino fa del riscaldamento attraverso la misurazione delle valvole elettrostatiche ed è quindi caratterizzato da una quota variabile.

Per la ripartizione degli importi rimanenti, vale a dire per i consumi involontari – che si riferiscono soprattutto alle dispersioni di calore dell’impianto – l’assemblea può scegliere il criterio dei millesimi di “proprietà” o di “riscaldamento”, dei metri quadrati o metri cubi utili, o ancora rifarsi alle potenze termiche installate. Nulla vieta inoltre di continuare ad utilizzare la Uni 10200 che rimane uno strumento valido, ancorché derogabile.

La quota di consumo involontario non può essere in nessun caso superiore al 50 per cento dei consumi complessivi.

La differenza con il passato è di rilievo: la Uni 10200 suddivideva i consumi involontari e quindi la quota fissa, in base ai millesimi di riscaldamento calcolati da un tecnico abilitato, che tenevano conto del fabbisogno energetico delle singole unità immobiliari, ossia della quantità di energia che ogni appartamento doveva prelevare per mantenere una temperatura interna constante (20 gradi centrigradi + 2 di tolleranza) durante il periodo di accensione dell’impianto.

Spetta invece ora all’assemblea di condominio decidere – entro il limite minimo del 50% da attribuire ai prelievi volontari – la percentuale della quote di consumo involontario.