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Maggioranze per pannelli fotovoltaici

Ai sensi dell’articolo 26 comma 2 legge 10/1991, se sussiste una perizia che dimostri il contenimento del consumo energetico è sufficiente la maggioranza degli intervenuti e 334 millesimi di proprietà; senza la perizia, ai sensi dell’articolo 1120 n. 2 del codice civile sarà necessaria la maggioranza degli intervenuti e 500 millesimi di proprietà.

Nel caso in cui, per le installazioni sia necessaria una rilevante modifica delle parti comuni l’articolo 1122 bis comma 3 del Codice Civile richiede che la delibera sia assunta con la maggioranza degli intervenuti e 667 millesimi di proprietà.

Le spese dovranno essere ripartite ex art. 1123, primo comma, del Codice civile secondo le quote millesimali: è questa la regola generale derogabile solo con una convenzione fra tutti i condomini, quindi all’unanimità.