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Decreto Rilancio – Superbonus 110%: cessione del credito d’imposta

  • Categoria dell'articolo:Superbonus 110%

Prima di entrare nel merito del tema trattato da questo post, ripercorriamo velocemente il campo di applicazione del Superbonus del 110%, a cosa è relativo (leggi anche a tal riguardo il nostro precedente post) ed a chi è rivolto.

Con l’approvazione da parte della Camera dei Deputati del disegno di legge di conversione del D.L. n. 34/2020, il cosiddetto Decreto Rilancio (convertito nella legge n. 77/2020), è finalmente possibile usufruire delle detrazioni fiscali del 110% (c.d. Superbonus) previste per gli interventi di efficienza energetica (Ecobonus), riduzione del rischio sismico (Sisma Bonus), installazione di impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica di veicoli elettrici.

La detrazione fiscale al 110% e la possibilità di cedere il credito d’imposta sono legati agli interventi agevolabili effettuati dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2022.

Il credito può essere ceduto in caso di lavori:

  • che danno diritto al Superbonus;
  • che danno diritto al Bonus Ristrutturazioni;
  • che danno diritto all’Ecobonus o al Sismabonus;
  • che danno diritto al Bonus Facciate;
  • per l’installazione di impianti fotovoltaici;
  • per l’installazione di colonnine di ricarica per veicoli elettrici.

L’idea è quella di supportare e rilanciare il settore edilizio e gli investimenti green, consentendo anche ai contribuenti meno abbienti di effettuare lavori di ristrutturazione accedendo (laddove l’incapienza fiscale impedisse di beneficiarne o per godere di una sorta di servizio a costo zero) allo sconto in fattura e alla cessione della detrazione a terzi.

Perché si parla di SUPERBONUS?

Nell’Ecobonus 2020, così come era stato pensato inizialmente, il range della detrazione fiscale variava dal 50 all’85%. Con il “Decreto Rilancio” del 19 maggio, ne è stato ulteriormente proposto l’ampliamento fino al 110%, da qui il cosiddetto “Superbonus”.

Chi può beneficiare del Superbonus?

Possono beneficiare del credito di imposta derivante dal Superbonus del 110%:

  • i condomìni;
  • le persone fisiche su unità immobiliari o edifici unifamiliari adibiti ad abitazione principale;
  • gli Istituti Autonomi Case Popolari (IACP);
  • le cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili assegnati in godimento ai propri soci.

 Come funziona la CESSIONE DEL CREDITO?

La possibilità di cedere la detrazione per interventi di riqualificazione edilizia non è una novità; era stata introdotta negli anni scorsi con scarso successo e pian piano allargata ad altri tipi di interventi di ristrutturazione della casa, fino ad arrivare a creare una vera e propria giungla con il Decreto Crescita del giugno 2019.

Per questo motivo dal 2020 non era più possibile seguire questa strada, ma rimaneva la possibilità di ottenere lo sconto in fattura solo per i lavori condominiali che complessivamente avevano un valore superiore ai € 200.000 e che interessavano più del 50% della superficie disperdente esterna dell’edificio ed eventuale rifacimento dell’impianto termico invernale e/o estivo.

A causa dell’emergenza sanitaria e di conseguenza economica causata dalla pandemia da Covid 19, il Governo, con apposito Decreto Rilancio, ha deciso di supportare e “rilanciare” il settore edilizio, con una forte spinta agli interventi green.

Infatti, dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 è possibile ottenere il cosiddetto Superbonus che comporta una detrazione del 110% della spesa sostenuta su particolari interventi edilizi.

In aggiunta alle detrazioni maggiorate, il Governo ha deciso di inserire nuovamente lo sconto in fattura o la cessione della detrazione a terzi da parte dei contribuenti, favorendo così anche chi, stante la difficile situazione economica, si trova a corto di liquidità ma vuole o deve effettuare lavori di ristrutturazione.

In alternativa, è possibile “trasformare” la detrazione in credito d’imposta e cederlo direttamente ad altri soggetti, comprese banche e intermediari finanziari.

La cessione dovrà avvenire in via telematica tramite le procedure che saranno definite dall’Agenzia delle Entrate.

Se viene accertata la non spettanza, anche parziale, della detrazione in capo al contribuente, il recupero del relativo importo sarà maggiorato di interessi e sanzione. Se, invece, viene accertata l’indebita fruizione, anche parziale, del credito da parte del fornitore (o di chi lo ha ottenuto), il recupero del relativo importo avverrà nei suoi confronti, maggiorato di interessi e sanzione.

L’opzione della cessione può essere effettuata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori.

Per l’Ecobonus 2020 i vari stati avanzamento lavori (S.A.L.) possono essere al massimo, due:

  • .   il primo stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30%;
  •     il secondo ad almeno il 60% dell’intervento medesimo.

La cessione deve essere fatta in via telematica tramite le procedure che saranno definite dall’Agenzia delle Entrate con specifici decreti attuativi.

Quali passi occorre fare e quali documenti occorre produrre per poter procedere alla cessione del credito da Superbonus?

Gli articoli 119 e 121 del Decreto Rilancio (DL n. 34/2020) concedono al beneficiario del Superbonus 110% la possibilità di scegliere tra le seguenti opzioni:

  • utilizzo della detrazione fiscale divisa in cinque quote annuale nella propria dichiarazione dei redditi;
  • cessione del bonus al fornitore dei lavori per ottenere un corrispondente sconto immediato nella fattura dei lavori;
  • trasformazione della detrazione in credito di imposta e sua cessione ad altri soggetti, ivi comprese banche e intermediari finanziari.

Per poter cedere la detrazione e ottenere lo sconto immediato, bisogna richiede a un CAF o a un professionista abilitato, il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che, in pratica, attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta per gli interventi realizzati.

Gli interventi relativi al Superbonus devono essere asseverati da Tecnici Abilitati per il rispetto dei requisiti e la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.

Una copia dell’asseverazione viene trasmessa in via telematica all’Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie e lo Sviluppo Economico (ENEA). Il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) deve emanare un decreto attuativo per stabilire le modalità di trasmissione dell’asseverazione e le relative modalità attuative.

Gli interventi relativi al Sismabonus devono essere asseverati da professionisti incaricati della progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico secondo le rispettive competenze professionali, e iscritti ai relativi Ordini o Collegi professionali di appartenenza. I professionisti incaricati attestano anche la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.

Gli interventi per Superbonus e Ristrutturazione sono cumulabili?

Come abbiamo visto, il Superbonus è stato pensato solo per interventi di natura ecosostenibile, e non corrisponde al classico bonus per la ristrutturazione della casa.

Se ci fosse bisogno di fare sia interventi energetici sia interventi “normali” sullo stesso immobile, sarebbe possibile richiedere entrambe le agevolazioni?

È in questa accezione che possiamo parlare di “cumulabilità”: nell’ambito di uno stesso intervento edilizio, si può usufruire di più bonus contemporaneamente, relativi però a lavori diversiSi rende necessario quindi scorporare i vari interventi, facendosi assistere da un valido professionista o tecnico abilitato che vi aiuterà ad individuare le opere da inserire nell’uno o nell’altro bonus e a differenziare la contabilità, chiedendo alle imprese fatture distinte, in modo da semplificare il pagamento dei bonifici e avere chiara tutta la documentazione per eventuali controlli.

Con il Superbonus 110%, si può pensare di ristrutturare casa gratis?

Con la pubblicazione del provvedimento dell’Agenzia delle Entrate dell’8 agosto 2020 è ormai definito il perimetro delle regole per l’accesso al Superbonus.

Ad accompagnare l’entrata in scena del Superbonus del 110% è stato lo slogan delle ristrutturazioni gratis.

A garantire ai contribuenti la possibilità di effettuare i lavori in casa a costo zero (o quantomeno ridotto) è lo sconto in fattura, meccanismo con il quale l’impresa o il fornitore anticipa la spesa per poi recuperare il bonus del 110% come credito d’imposta da usare in compensazione.

Diverso è invece il meccanismo della cessione del credito: in tal caso, il contribuente paga la spesa dei lavori all’impresa, salvo poi poter optare per la cessione del Superbonus del 110% ad altri soggetti, comprese le banche.

I due strumenti possono essere utilizzati in alternativa alla fruizione ordinaria della detrazione fiscale che, per quel che riguarda il Superbonus del 110%, è ripartita in cinque rate annuali.

Occhio però al fatto che, a scegliere sullo sconto in fattura e/o sulla cessione del credito, è l’impresa esecutrice dei lavori!

Seppur con le reciproche differenze, sia lo sconto in fattura che la cessione del credito contribuiscono ad accrescere l’interesse sui bonus per i lavori in casa, Superbonus del 110% ma anche le agevolazioni ordinarie.

Pur essendo la vera novità del decreto Rilancio, che chiama in causa anche banche ed intermediari finanziari, bisogna sottolineare che la possibilità di ristrutturare casa gratis è subordinata all’assenso da parte dell’impresa.

Saranno infatti i fornitori o le imprese che sostengono i lavori a dare il via libera al contribuente.

Il meccanismo costruito dall’Agenzia delle Entrate  prevede che, dopo l’invio della comunicazione da parte  del contribuente, l’impresa approvi o meno  l’opzione relativa alla cessione o allo sconto.          

Uno step fondamentale per sbloccare il credito  d’imposta comunicato telematicamente.

La circolare n. 24/E dell’Agenzia delle Entrate ha inoltre specificato che lo sconto in fattura potrà essere totale o parziale.

La scelta ultima dipende dunque dall’impresa. Lo sconto in fattura è da sempre oggetto non solo di grande entusiasmo, ma anche di critiche aspre soprattutto da parte delle piccole imprese edili. Queste infatti difficilmente possono farsi carico dell’anticipo del totale della spesa sostenuta dal contribuente, ed oltre al problema di liquidità, c’è il rischio di creare un sistema tutto a vantaggio dei grandi player del settore.

Per sopperire a queste criticità, il decreto Rilancio ha previsto una novità importante per le imprese: queste potranno cedere il credito d’imposta maturato ad altri soggetti, banche comprese, per recuperare in via immediata l’importo anticipato.

Un meccanismo che su carta appare perfetto, e che sembra convenire sia al contribuente che alle imprese.
CAMIFI – Firenze