
Barbecue in Condominio
Quando il clima è piacevole e si vuole trascorrere del tempo insieme, non c’è niente di meglio di una grigliata all’aperto. Questa tradizione, raccontata innumerevoli volte da film e telefilm americani, è molto diffusa anche in Italia ed è purtroppo spesso causa di liti tra vicini.
Come altrettante volte, purtroppo, è raccontata dai quotidiani nazionali per barbecue finiti male (non ultimo il caso di un barbecue che ha incendiato tende da sole e vasi a Tradate ==> leggi articolo).

Senza al momento entrare nel merito su quelli che potrebbero essere le conseguenze di BBQ andati in rogo, anche gli stessi fumi del barbecue, rischiano di raggiungere le finestre dei proprietari limitrofi, creando fastidi a questi ultimi. Anche un’occasione di svago come il barbecue può dunque diventare motivo di contenzioso.
Ma quali sono le regole da seguire per concedersi un barbecue nel proprio balcone di casa?
In linea di massima, non esistono regole stabilite appositamente per le grigliate a cielo aperto. Ci sono tuttavia norme che disciplinano i limiti alle immissioni (in questo caso da intendersi come esalazioni) provenienti dalla proprietà del vicino, oltre che disposizioni che individuano la distanza minima da osservare tra costruzioni poste presso il confine.
Inoltre, non si dimentiche che la realtà condominiale conosce un’ulteriore fonte normativa cui attenersi: il regolamento.
Fatta questa necessaria premessa che consentirà di meglio comprendere le regole per l’uso del barbecue in condominio, analizziamo nel dettaglio quanto sinora detto.
Barbecue: divieto di immissioni
La legge sanziona le immissioni di qualsiasi tipo che possano dare fastidio ai vicini a prescindere dalla distanza che li separa dalla fonte delle propagazioni.
Ai sensi dell’art. 844 del codice civile, «Il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni derivanti dal fondo del vicino, se non superano la normale tollerabilità, avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi».
Come si evince dalla norma appena citata, la liceità o meno di un’immissione (di qualunque tipo, dunque anche dei fumi provenienti da un barbecue) va valutata sulla scorta della tollerabilità o meno della stessa.
A tal proposito, la legge aggiunge che «Nell’applicare questa norma, l’autorità giudiziaria deve contemperare le esigenze della produzione con le ragioni della proprietà. Può tener conto della priorità di un determinato uso».
Per quanto concerne il criterio delle esigenze della produzione, la norma sembra riservare un occhio di riguardo alle immissioni provenienti da fabbriche, ditte o aziende che, per l’attività che svolgono, sono costrette a produrre l’immissione.
Per quanto riguarda il criterio del preuso, invece, la legge vuole dire che, nel conflitto tra le parti, il giudice deve tener conto “di chi c’era prima”: la persona che lamenta l’immissione oppure la fonte dell’immissione stessa.
Ciò premesso, quello che davvero conta non è tanto la distanza del barbecue dalle altre abitazioni, quanto il possibile fastidio che esso possa arrecare: se questo, infatti, nonostante la distanza, dovesse superare la normale tollerabilità, allora la parte danneggiata potrebbe adire il giudice per chiedere la cessazione del disturbo (azione inibitoria) e l’eventuale rimozione del barbecue (se fisso e non portatile).
Di certo non è cosa facile dimostrare il superamento del limite della normale tollerabilità quando si discorre di esalazioni provenienti da un barbecue situato a debita distanza. Occorrerebbe la perizia di un tecnico esperto ovvero il sopralluogo del personale dell’Arpa (Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente).
Barbecue: il rispetto delle distanze
I barbecue possono essere di diversi tipi. Quando sono fissi, cioè dotati di una struttura solida e difficilmente rimovibile (si pensi al barbecue in muratura), allora possono trovare applicazione le norme stabilite dalla legge per regolare la distanza tra costruzioni.
La Corte di Cassazione, con una pronuncia di qualche anno fa (sent. n. 15246/2017) ha equiparato il barbecue in muratura a un vero e proprio forno ai sensi dell’art. 890 c.c.
Secondo quest’ultima norma, «Chi presso il confine, anche se su questo si trova un muro divisorio, vuole fabbricare forni, camini, magazzini di sale, stalle e simili, o vuol collocare materie umide o esplodenti o in altro modo nocive, ovvero impiantare macchinari, per i quali può sorgere pericolo di danni, deve osservare le distanze stabilite dai regolamenti e, in mancanza, quelle necessarie a preservare i fondi vicini da ogni danno alla solidità, salubrità e sicurezza».
Da tanto deriva che, chi si diletta a fare barbecue all’aperto avvalendosi di strutture fisse, dovrà osservare le distanze stabilite dai regolamenti locali. In mancanza, dovrà comunque adoperarsi adottando ogni precauzione che consenta di preservare le ragioni dei vicini: l’art. 890 c.c., infatti, stabilisce una presunzione di nocività delle opere indicate, ivi compresi i forni (ai quali la giurisprudenza ha equiparato i barbecue).
Solo a titolo di esempio, è appena il caso di ricordare che, a parere della Suprema Corte (Cass., sent. n. 13449/16), nel caso in cui il regolamento edilizio comunale non preveda nulla, la canna fumaria deve essere costruita a una distanza minima di un metro e mezzo.
Il barbecue non può essere equiparato a una canna fumaria; si tenga però ugualmente presente questa indicazione fornita dalla Cassazione nel caso in cui i regolamenti locali nulla dicano a proposito dell’edificazione di forni e barbecue.
Barbecue e regolamento condominiale
Il condomino che intenda fare un barbecue senza infrangere alcuna regola dovrà ovviamente dare un’occhiata al regolamento condominiale: quest’ultimo, infatti, potrebbe contenere previsioni dettate in maniera specifica per le grigliate all’aperto.
Il regolamento condominiale potrebbe prevedere norme perfino più rigide di quelle stabiliti dal Codice civile in tema di immissioni. E così, il regolamento ben potrebbe limitare i barbecue solamente in determinati orari, oppure vietarli del tutto.
Peraltro, il regolamento potrebbe proibire le grigliate non solo per evitare spiacevoli liti, ma anche per ragioni legate all’inquinamento ambientale e alla sicurezza.

Costruzione del barbecue sul balcone
Al di là del rispetto dei regolamenti edilizi locali, non può essere sottaciuto che, qualora un condomino voglia realizzare sul balcone un barbecue in muratura, dovrà rispettare anche la previsione di cui all’art. 1122 c.c. che impedisce al condomino di eseguire, all’interno della propria unità immobiliare o nelle parti normalmente destinate all’uso comune attribuite in proprietà esclusiva o destinate all’uso individuale, opere che rechino danno alle parti comuni o determinino un pregiudizio alla stabilità, alla sicurezza o al decoro architettonico dell’edificio.
In ogni caso, dovrà esserne data preventiva notizia all’amministrazione che ne riferirà all’assemblea.
CAMIFI – Firenze