Rumori intollerabili provocati dall’impianto di irrigazione.
L’ente proprietario dell’immobile di edilizia pubblica residenziale è responsabile dei rumori intollerabili provocati dall’impianto di irrigazione rumoroso e, di conseguenza, deve essere condannato a ridurre le emissioni sonore dell’impianto al di sotto della soglia di tollerabilità e a risarcire all’inquilino dell’alloggio il danno biologico, inteso come compromissione della salute psico-fisica.
Ma qual è questa soglia?
Non esiste nessuna norma o legge che definisca, in termini scientifici e numerici il tetto di decibel che i rumori in condominio non possono superare. L’unica norma è quella contenuta nell’articolo 844 del codice civile e parla di “normale tollerabilità”:
“Il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni derivanti dal fondo del vicino, se non superano la normale tollerabilità, avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi. Nell’applicare questa norma l’autorità giudiziaria deve contemperare le esigenze della produzione con le ragioni della proprietà. Può tener conto della priorità di un determinato uso.”
Secondo il Codice Civile infatti, il proprietario di un fondo o di un immobile non può impedire le immissioni di rumori derivanti dalla proprietà del vicino, se non superano la normale tollerabilità, avendo anche riguardo alla “condizione dei luoghi”. Il limite della tollerabilità delle immissioni, quindi, non ha carattere assoluto, ma va fissato con riguardo alla situazione locale specifica, sulla base dell’udito di un uomo medio.
L’espressione è volutamente generica per dare modo al giudice di applicarla e “personalizzarla” ai diversi casi concreti: questo perché lo stesso identico rumore può essere molesto in una zona di campagna, silenziosa per sua natura, e invece non essere nemmeno avvertito al centro città, in prossimità di incroci e di traffico intenso.
La situazione locale va anche valutata con riferimento all’orario in cui avviene il rumore: se uno schiamazzo è tollerabile in centro città a mezzogiorno, perché coperto dagli ambienti circostanti, non è più a mezzanotte.
Infine, va tenuto conto della destinazione dell’immobile: bisogna quindi graduare le esigenze in rapporto alle istanze di natura personale ed economica dei condomini, privilegiando le esigenze personali di vita connesse all’abitazione rispetto alle utilità utilizzate per scopi economici inerenti all’esercizio di attività commerciali.

Quale è la c.d. “soglia del rumore”?
Ai fini della valutazione del limite di tollerabilità delle “immissioni acustiche”, la giurisprudenza utilizza il cosiddetto criterio comparativo: si parte, come punto di riferimento, dal rumore di fondo della zona, vale a dire quel complesso di suoni di origine varia e non identificabile, continui e caratteristici della zona, sui quali si innestano, di volta in volta, rumori più intensi. Per verificare, dunque, la tollerabilità non bisogna far altro che confrontare il livello medio del rumore di fondo con quello del rumore rilevato nel luogo soggetto alle immissioni, al fine di verificare se sussista un incremento non tollerabile del livello medio di rumorosità. In particolare, secondo i giudici, il rumore si deve ritenere intollerabile tutte le volte in cui, sulla proprietà del soggetto molestato, venga riscontrato un incremento dell’intensità del livello medio del rumore di fondo di oltre 3 decibel. Questo valore viene solitamente considerato il limite massimo accettabile di incremento del rumore, tenuto conto di tutte le caratteristiche del caso concreto, ed è stato riconosciuto anche dalla Cassazione come “un valido ed equilibrato parametro di valutazione” per un idoneo contemperamento delle opposte esigenze dei proprietari.
Può disciplinare in tal senso anche il regolamento di condominio?
Prima, però, di andare a scomodare la legge, è sempre opportuno verificare se il regolamento di condominio vieti l’esercizio di determinate attività ritenute rumorose. In tal caso, indipendentemente dalla valutazione della tollerabilità dei rumori da esse prodotte (e, quindi, anche se “nella norma”), tali attività sono considerate sempre illecite.
Quali tutele per il danneggiato?
Il proprietario dell’immobile danneggiato dal rumore può chiedere al giudice:
– di far cessare i rumori molesti, impedendo al vicino colpevole la prosecuzione della sua attività;
– di ordinare a suo carico il risarcimento del danno anche non patrimoniale (danno biologico, morale, ecc.).
La competenza è sempre del giudice di pace salvo nel caso in cui si vi sia una specifica clausola del regolamento condominiale che imponga limitazioni alle attività da svolgersi negli appartamenti e la parte lesa invochi, non tanto l’eliminazione delle immissioni rumorose, ma il rispetto della clausola del regolamento.
La parte danneggiata può sempre chiedere un provvedimento d’urgenza per far cessare i rumori.
La causa, ovviamente, può essere anche avviata contro il condominio se la fonte del rumore è di proprietà comune (si pensi a un impianto di riscaldamento condominiale o a un ascensore obsoleto o non funzionante).
L’azione diretta a far valere il divieto di immissioni eccedenti la normale tollerabilità può essere diretta anche nei confronti dell’autore materiale delle immissioni che non sia proprietario dell’immobile da cui derivano e, quindi, anche nei confronti dell’inquilino, usufruttuario, comodatario ecc.
Esiste anche il reato penale?
I rumori molesti, oltre ad avere risvolti civilistici (ossia il risarcimento del danno e l’inibizione dell’attività), può anche coinvolgere aspetti di diritto penale. In particolare, le immissioni rumorose oltre il limite della normale tollerabilità possono condurre al reato di disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone. Tuttavia, per la sussistenza di questo reato è necessario che la diffusività dei rumori sia tale da arrecare disturbo a un numero rilevante di persone e non soltanto a chi ne lamenta il fastidio (il vicino o il confinante di appartamento).
I rimedi contro le immissioni intollerabili possono essere sia di carattere inibitorio (ordine di cessare l’abuso o di provvedere alle misure necessarie per ridurre le immissioni) e sia, sussistendone i presupposti, di tipo risarcitorio secondo lo schema della responsabilità civile extracontrattuale ex art. 2043 c.c.
Quest’ultimo rimedio comprende anche il risarcimento del danno non patrimoniale, comprensivo del danno alla salute (danno biologico) e, più in generale, di tutti i danni a interessi o valori della persona di rilievo costituzionale, non suscettibili di valutazione economica, che comportino una incidenza negativa sulle attività quotidiane e un complessivo peggioramento delle condizioni esistenziali, purché adeguatamente dimostrati in giudizio.