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Immobile cointestato: chi può o deve partecipare all’assemblea?

  • Categoria dell'articolo:Normative

Cosa succede quando l’abitazione è intestata a marito e moglie?

Quando serve la delega per la partecipazione in assemblea del coniuge?

Succede spesso che, durante un’assemblea, partecipi solamente uno dei coniugi intestatari. Ciò è ovviamente legale, ma lo è anche se il coniuge che presenzia è sfornito di delega? In questi casi, il potere di rappresentanza spetta per legge? Insomma: il coniuge ha bisogno della delega in assemblea? vediamo cosa dice la legge.

Comproprietà: a chi va notificato l’avviso di convocazione?

Partiamo subito da un dato certo: nel caso di comproprietà dell’unità immobiliare, l’avviso di convocazione assembleare va notificato a tutti i titolari.

Ciò significa che, se un’abitazione sita in condominio è cointestata a più persone, tutte andranno rese edotte. Se si tratta di marito e moglie, entrambi dovranno ricevere l’avviso contenente la specifica indicazione dell’ordine del giorno.

Lo stesso dicasi nel caso di decesso dell’originario titolare: gli eredi devono essere considerati condòmini alla stregua del precedente, defunto, proprietario, e pertanto devono essere convocati all’assemblea condominiale, a prescindere dal fatto che abbiano preso o meno possesso dell’immobile.

Peraltro, è appena il caso di ricordare che «la mancata comunicazione, a taluno dei condomini, dell’avviso di convocazione dell’assemblea condominiale comporta non la nullità, ma l’annullabilità della delibera condominiale, che se non viene impugnata nel termine di trenta giorni previsto dall’art. 1137, 3° comma, c.c. – decorrente per i condomini assenti dalla comunicazione e per i condomini dissenzienti dalla sua approvazione – è valida ed efficace nei confronti di tutti i partecipanti al condominio” (Cass., SS.UU., 7 marzo 2005, n. 4806).

L’art. 67 delle disp.att.c.c., modificato a seguito della riforma del condominio, Legge 11 dicembre 2012, n. 220, stabilisce che: “Ogni condomino può intervenire all’assemblea anche a mezzo di rappresentante, munito di delega scritta. Se i condomini sono più di venti, il delegato non può rappresentare più di un quinto dei condomini e del valore proporzionale.

Qualora un’unità immobiliare appartenga in proprietà indivisa a più persone, queste hanno diritto a un solo rappresentante nell’assemblea, che è designato dai comproprietari interessati a norma dell’articolo 1106 del codice. Nei casi di cui all’articolo 1117-bis del codice, quando i partecipanti sono complessivamente più di sessanta, ciascun condominio deve designare, con la maggioranza di cui all’articolo 1136, quinto comma, del codice, il proprio rappresentante all’assemblea per la gestione ordinaria delle parti comuni a più condominii e per la nomina dell’amministratore. In mancanza, ciascun partecipante può chiedere che l’autorità giudiziaria nomini il rappresentante del proprio condominio. Qualora alcuni dei condominii interessati non abbiano nominato il proprio rappresentante, l’autorità giudiziaria provvede alla nomina su ricorso anche di uno solo dei rappresentanti già nominati, previa diffida a provvedervi entro un congruo termine. La diffida ed il ricorso all’autorità giudiziaria sono notificati al condominio cui si riferiscono in persona dell’amministratore o, in mancanza, a tutti i condomini.

Pertanto, quando un’unità immobiliare appartiene in proprietà indivisa a più persone, queste hanno diritto a un solo rappresentante nell’assemblea, che è designato dai comproprietari interessati a norma dell’articolo 1106 del codice civile. In altre parole, nonostante l’immobile in condominio sia cointestato, vi sia rapporto di coniugio, parentela ecc., in assemblea ha diritto a presenziare solo un rappresentante che parla, agisce e vota a nome di tutti. Ad esempio, se l’appartamento appartiene ai coniugi Mario e Lucia in assemblea condominiale il rappresentante per l’immobile potrà essere alternativamente o l’uno o l’altra e non entrambi.

CAMIFI – Firenze